giovedì 14 marzo 2013

IVA agevolata


IVA agevolata:
Per quanto riguarda l’accesso a tale agevolazione, in linea generale è necessaria
una specifica prescrizione di un medico specialista dell’Azienda Usl
nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente.

La Circolare del Ministero delle Finanze 18 novembre 1994, n. 189 infatti prevede che:
“Al riguardo si precisa che sulla base della riportata disposizione legislativa l’aliquota agevolata
del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristiche
oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di
menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere altro impiego se non
quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee.
Conseguentemente, l’aliquota agevolata non può applicarsi alle cessioni di protesi ed ausili per i
quali, attesa la loro possibile utilizzazione promiscua, non è dato di individuare, all’atto di
effettuazione delle relative cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti avanti
menomazioni funzionali permanenti. In queste ipotesi, pertanto, l’agevolazione si rende
applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate direttamente nei confronti dei soggetti
muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della UU.SS.LL. di
appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente
dell’acquirente.”

Lo spirito della disposizione risiede nel tentativo di limitare eventuali abusi e di concedere
l’agevolazione solo nel caso in cui si sia certi che effettivamente il prodotto sia utilizzato da una
persona con invalidità permanente. Questa disposizione e le successive risoluzioni pongono dei
limiti molto forti all’applicazione dell’agevolazione nel caso l’acquirente sia ad esempio
un’Azienda o un ospedale o un altro soggetto privato. Questi soggetti devono dimostrare
l’univocità dell’utilizzazione.

La detraibilità delle spese
E' possibile detrarre, in sede di denuncia dei redditi, il
19% delle spese sostenute per l’acquisto di alcune
protesi e ausili.
La detrazione si applica integralmente e cioè sempre nella misura del 19%.
 il disabile non deve essere titolare di redditi propri superiori ai € 2.840,51 o annui;
le provvidenze assistenziali (es. pensione sociale, pensione di in validità civile,
indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPeF.

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